DOMANDE E RISPOSTE

PER SAPERNE DI PIU'

PER SAPERE PRIMA DI AVERE DUBBI.


Questa pagina vuole offrire una panoramica il più possibile chiara sulle questioni di maggior interesse: dall'inquadramento del Corpo, alla gerarchia interna, al trattamento dei suoi arruolati. Questa pagina sarà costantemente aggiornata, proprio perchè le domande sono tante e possono coprire tantissimi aspetti relativi al Corpo: ad esse si cercherà di dare risposta nel modo più completo possibile, dando tutte le spiegazioni pratiche, i riferimenti normativi, ed anche spunti di riflessione etici che possano aiutare a capire meglio cosa vuol dire fare parte delle Guardie ai Fuochi, a sentirne l'orgoglio e ad accettarne la responsabilità.


QUAL E' L'INQUADRAMENTO LEGALE DEL CORPO?

Il Corpo è attualmente inquadrato come una Organizzazione di Volontariato, e regola il suo agire sulla base delle Leggi 690/1940 ed 850/1973. La sua ragion d'essere è il Servizio Integrativo Antincendio a bordo delle navi e nelle strutture a terra, ed inoltre svolge servizi antincendio anche a terra.

alla pagina sulla Normativa si possono trovare maggiori informazioni.



SI TRATTA DI UN CORPO MILITARE?

Assolutamente NO. 

Il Corpo NON E' UN CORPO MILITARE, in quanto non nasce da un Decreto dell'allora Ministero della Guerra nè dell'odierno della Difesa. 

Si tratta invece di un Corpo che, stanti le sue origini marittime, è ausiliario sia della Marina Mercantile, che, qualora decretato a causa di una guerra o calamità, anche della Marina Militare, ma in ogni caso non è formato da personale militare.

Questo è ovviamente confermato dalle Leggi che ne regolano la nascita, e che indicano come il Servizio Integrativo Antincendio venga svolto da società private, sotto controllo della Capitaneria di Porto, che appunto non sono Corpi militari.

Chi dice il contrario non conosce la storia nè del Paese nè del Corpo, e non ha le idee chiare sulla differenza con una Forza Armata.

A questa pagina si possono reperire maggiori informazioni sulla Marina Mercantile Italiana.



SI TRATTA DI UN CORPO STATALE?

Di nuovo, NO.  E' sotto controllo dello Stato, in quanto è sottoposto all'autorità della Capitaneria di Porto, o della Prefettura nelle città di terra, come disposto dalle leggi già citate più volte, ma il suo personale NON E' formato da impiegati statali.



QUALI SONO LE MANSIONI DELLA GUARDIA AI FUOCHI?

La Guardia ai fuochi opera nella prevenzione degli incendi, sia a terra (terminal) che a bordo delle navi, secondo quanto stabilito dalle norme e dai regolamenti in materia.

Egli espleta la funzione di vigilanza all’interno dell'area portuale verificando che non vi siano in atto comportamenti che possono determinare situazioni di pericolo; presta servizio presso le navi che effettuano lo sbarco e l'imbarco di merci pericolose e presso le navi in cantiere ed i parchi infiammabili, ovvero le aree deputate allo stoccaggio di merci pericolose.

E’ suo compito controllare e quindi intervenire in caso di necessità. Relativamente ai servizi di sbarco e imbarco di merci pericolose, la Guardia ai Fuochi, dopo aver ricevuto la richiesta del servizio, si presenta al Comando della nave, verifica l’idoneità e l’efficacia delle attrezzature antincendio e prende visione delle certificazioni e dei permessi rilasciati dall’Autorità per il trasporto della merce. Quindi controlla e verifica che la quantità, la qualità e l’ubicazione della merce o del prodotto pericoloso sia conforme alla documentazione. Quando la nave è in cantiere, l’intervento della Guardia ai Fuochi è finalizzato alla prevenzione di incendi riconducibili a lavorazioni che fanno uso di fonti termiche, quali ad esempio la saldatura.



QUAL E' LA VISIONE SOCIOPOLITICA DEL CORPO?

Il Corpo Nazionale delle Guardie ai Fuochi NON E' UN'ASSOCIAZIONE POLITICA.

Nello Statuto è specificato a chiare lettere che è una realtà apolitica, apartitica, laica, egualmente rispettosa di ogni orientamento e idea, ma con un vincolo ben preciso: NON VUOLE ESTREMISTI.

Gli estremisti politici, religiosi, o di qualsiasi altro tipo NON SONO accettati. 

Il Corpo NON VUOLE AVERE NIENTE A CHE FARE con qualsivoglia persona, società, associazione, gruppo, partito, o altra realtà di cui vi sia dubbio, o peggio certezza, dell'idea estremista o partecipazione ad eventi che possano turbare l'ordine pubblico. Allo stesso modo, chiunque faccia pubblica apologia di ideologie estremiste, o peggio illegali, NON PUO' avere alcun tipo di rapporto con il Corpo.  

Ad esempio, se un tale ha un busto od un ritratto di certi personaggi storici nella sua sede lavorativa o associativa, che esula quindi dalla sfera prettamente privata, o che sia un esponente di partiti od associazioni chiaramente discutibili, NON PUO' avere rapporti col Corpo.

Il Corpo non accetta chi professi una qualsivoglia ideologia pericolosa ed anacronistica, che fa parte della più triste parte della storia, e 

non intende in alcun modo essere il teatrino triste e pericoloso dei nostalgici di un tempo ormai, per fortuna, passato.

IL CORPO E' DEDITO ALLA TUTELA DEL CITTADINO, CHE E' UNA PERSONA DA SALVAGUARDARE, INDIPENDENTEMENTE DA ALCUNA SUA IDEOLOGIA DI QUALSIASI GENERE. Il fuoco di un incendio non sta a guardare chi ha davanti: lo mette in pericolo senza distinzioni.

Allo stesso modo, il Corpo tutela senza distinzioni chiunque ne abbia bisogno. Per questo, chi abbia delle ideologie contrastanti con tale concetto, che disprezzi la tolleranza e l'integrazione, che inneggi a violenze e "pulizie", DEVE STARE FUORI DAL CORPO. E non si discute. Il Corpo stesso, proprio per sua costituzione morale, non è e non sarà mai un'espressione di qualsivoglia forza politica, organizzazione sindacale, tifoseria organizzata, gruppo o fazione di alcun genere. Inoltre è debitamente iscritto in tutti i registri ufficiali che lo Stato ha predisposto, come ad esempio il RUNTS - Registro Unico del Terzo Settore, e quelli prefettizi.



CHI PUO' ARRUOLARSI E A CHE TITOLO?

L'arruolamento è puramente spontaneo ed è a titolo volontaristico.

Il personale viene accuratamente selezionato in base a requisiti di professionalità, esperienza e abilità tecniche, già  acquisiti durante il servizio militare nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, oppure frequentando un corso di addestramento teorico/pratico presso i Comandi Provinciali, della durata di 120 ore, conseguendo l’ idoneità tecnica dopo un esame finale, cosi come previsto dall’ art.9 della Legge 6 Febbraio 2004, n.76. Chi sia già in possesso dei titoli necessari è ovviamente preferito, rispetto a chi sia ancora da formare.

Il personale, come già detto, NON E' SOTTO GERARCHIA MILITARE, ma è inquadrato come operatore di volontariato, secondo le vigenti Leggi che regolano l'attività volontaristica.

Il Corpo è aperto a chiunque, senza distinzione di sesso, religione, nazionalità o provenienza sociale. Sono esclusi già in partenza, per le ovvie ragioni di tutela dell'ordine pubblico e della collettività, tutti coloro la cui situazione o ideologia sia chiaramente un pericolo, specie nella difficile e delicata sitazione odierna. 

Pertanto non sono accettati criminali, negazionisti, complottisti, no-vax, estremisti politici o religiosi, razzisti ed altra marmaglia similare.

Così come nessuno è obbligato ad arruolarsi nel Corpo, allo stesso modo il Corpo non ha alcun obbligo ad accettare elementi sgraditi.



HO TATUAGGI O PIERCING, POSSO ARRUOLARMI?


Dipende. In linea generale non sono ben visti, pur se con qualche eccezione. Le Forze Armate hanno delle regole ben precise a riguardo, come ad esempio l'Esercito con la Direttiva SME 2012.

Tale Direttiva, peraltro, è stata anche ribadita nei suoi contenuti in altre occasioni. Si riporta l'esempio della Gazzetta Ufficiale, 4a  Serie speciale - n. 3, del 10-1-2014,  "CONCORSI PUBBLICO E INTERNO PER L’AMMISSIONE DI ALLIEVI AL196° CORSO DELL’ACCADEMIA MILITARE", vedasi a pagina 24 della stessa.

Pertanto, esaminata tale normativa e ritenutala congrua, il Corpo ne riprende senza alterazioni le motivazioni ed il testo, ed in sede di richiesta di arruolamento (o anche passaggio interno di Ruolo) giudicherà altresì inidoneo il candidato che presenti tatuaggi:
1) per i richiedenti arruolamento:
tatuaggi o piercing visibili indossando ogni uniforme (per il personale femminile anche nella versione con gonna e scarpe a decolté), compresa quella ginnica (pantaloncini e maglietta);
tatuaggi o piercing posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro o di discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
2) per i concorrenti del concorso interno di passaggio di grado o Ruolo:
tatuaggi e piercing, quando per sede o natura sono deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme o sono indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).

Sono in ogni caso totalmente inaccettabili quelli che abbiano contenuti osceni, con riferimenti sessuali, razzisti, di discriminazione religiosa o comunque possano portare discredito alle istituzioni della Repubblica italiana e al Corpo, quelli palesemente in opposizione alla Costituzione o alle leggi dello Stato italiano, e anche i tatuaggi che fanno riferimento ovvero identificano l'appartenenza a gruppi politici, ad associazioni criminali o a delinquere, incitano alla violenza e all'odio ovvero alla negazione dei diritti individuali o ancora sono in opposizione ai principi cui si ispira la Repubblica italiana.

Lo scopo di queste limitazioni è di prevenire e contenere situazioni che possano incidere sul decoro dell'uniforme e sull'immagine del Corpo. Come evidenziato dalla Direttiva di cui sopra si devono, considerare "i riflessi negativi che il ricorso a tatuaggi o piercing possono avere sulla capacità del singolo di assolvere determinati incarichi operativi, nonché eventuali aspetti sanitari" (leggasi a pagina 2, Capo 1 - Generalità della Direttiva succitata).

Ulteriore motivazione, mutuata dalla succitata direttiva, è che il Corpo opera a contatto con terze persone, in una società che in sempre maggior misura è multietnica e multiculturale, in un ambiente caratterizzato (come testualmente riportato e qui debitamente modificato) "dalla presenza della popolazione civile con usi, costumi, cultura e religione talvolta molto differenti da quelli che caratterizzano gli italiani ovvero le culture occidentali. In questo contesto l'eventuale presenza di segni esteriori dell'individuo appartenente al Corpo potrebbe ingenerare un senso di diffidenza/discredito da parte di persone che per motivazioni religiose o culturali disapprovino la pratica dei tatuaggi". (modifiche: eliminato il riferimento ai contingenti mutinazionali, sostituito "Forza militare con "Corpo", eliminato "appartenenti ad altri Paesi").

In ogni caso il Corpo si riserva, sempre citando la già evidenziata Direttiva, di adottare in casi di violazione a questa regola "un apposito procedimento per l'eventuale adozione di un provvedimento disciplinare di corpo. Nei casi in cui la violazione sia di gravità tale (ad esempio tatuaggi con contenuti offensivi o di vilipendio per le istituzioni o configuranti apologia di reato) da ledere l'interesse generale dell'amministrazione e abbia una rilevanza anche esterna all'amministrazione stessa, possono ricorrere i presupposti anche di una sanzione disciplinare di stato".

POSSONO ESSERCI DELLE ECCEZIONI, pur se rare e da valutarsi caso per caso, essendo questo un Corpo di ispirazione ed origine marittima, quindi un ambiente che del tatuaggio ha fatto una vera e propria tradizione:  eccezioni che comunque non devono diventare una regola, e che non possono comunque derogare al decoro della persona ed all'apparenza formale. Pertanto, qualora una persona abbia tatuaggi visibili, devono essere comunque valutati e le motivazioni per cui sono stati fatti devono essere convincenti.



QUESTE LIMITAZIONI ALL'ARRUOLAMENTO NON SONO FORSE TROPPO DRASTICHE?

Dipende da cosa si intende per "drastico". Seriamente ci si vuole illudere che una persona con precedenti penali, od ideologie di chiara matrice estremista, o che non concepisce la necessità di una tutela a livello sanitario, possa avere la predisposizione mentale per dare tutela e soccorso agli altri? Oltretutto a titolo volontaristico? Seriamente una persona del genere può essere messa a contatto con ogni tipo di pubblico, e illudersi che non commetta qualche abuso su qualcuno a caso, così, solo perchè non gli va a genio? Certo, come no. 

Allo stesso modo, chi non capisce la necessità di rispettare delle regole interne del Corpo, il decoro dell'Uniforme, ed anche la cultura e mentalità delle persone esterne (ad esempio, appunto, relativamente ai tatuaggi) come può essere una valida Guardia ai Fuochi?
Non bastano le capacità tecniche e professionali: serve anche un bagaglio morale adeguato che molte persone, purtroppo, non hanno.



QUAL E' LA BANDIERA DEL CORPO?

Il tricolore Italiano, che deve essere presente in tutte le sedi del Corpo, COME DA DISPOSIZIONI E NORMATIVA VIGENTE: e la bandiera marittima della Marina Mercantile, in quanto il Corpo è CIVILE ed Ausiliario marittimo, in base alle già citate Leggi 690/40 e 850/83.

QUA IL LINK ALLA PAGINA DELL'UFFICIO CERIMONIALE DI STATO DEL GOVERNO, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, relativo alle modalità di esposizione della bandiera.

La Marina mercantile italiana utilizza una bandiera simile a quella militare, come stabilito dal Decreto Legislativo n.1305 del 09/11/1947.

§ 13.1.5 - D.Lgs.C.P.S. 9 novembre 1947, n. 1305 .
Istituzione di una bandiera navale per la Marina militare e per la Marina mercantile.

 Che, al suo art. 2, recita: "Per la Marina mercantile, la bandiera navale è costituita dal tricolore italiano, caricato, al centro della banda bianca, dallo stemma araldico indicato nel precedente comma, senza corona turrita e rostrata, e con il Leone di San Marco con libro, anziché con spada."

L'utilizzo della bandiera mercantile è disciplinato dalle normative vigenti relativamente al naviglio commerciale e da diporto; nulla si dice circa l'uso su edifici, pertanto questo viene assimilato all'uso della bandiera nazionale (quale tecnicamente è, avendone foggia e colori).



QUAL E' IL SIMBOLO DEL CORPO? QUALI SONO I COLORI DEL CORPO?


Il simbolo del Corpo è composto da una granata fiammata, sovrapposta a due ancore incrociate, di color oro (e altre varianti cromatiche).

Tutti i materiali grafici sono registrati e di proprietà del loro produttore, che ne concede l'uso al Corpo a titolo gratuito.

I colori di Corpo sono il nero e l'arancione della fascia ottica, che simboleggiano il fumo ed il fuoco degli incendi che il Corpo è chiamato a domare. Per l'impiego pratico i colori sono ovviamente quelli tipici della Marina. Le uniformi da fatica sono blu navy, mentre quelle formali riprendono i tradizionali tipi e colori marittimi (blu per quelle invernali, kaki e bianco per quelle estive). i DPI seguono le normative vigenti. La fascia ottica è diagonale, di colore nero ed arancione con un'ancora marittima civile su cerchio bianco sovrapposta alla fascia.



POSSO USARE LIBERAMENTE IL SIMBOLO DEL CORPO E LA SUA DENOMINAZIONE?


NO. Tutto il materiale grafico è, come detto, registrato, così come il nome del Corpo. Pertanto l'utilizzo dei relativi simboli, fregi e materiali grafici è strettamente riservato agli appartenenti al Corpo, e NON NE E' CONCESSO IL SUO USO LIBERO ED INDISCRIMINATO.

Questo vale per gli arruolati, e vale anche per tutti i Reparti che facciano parte del Corpo Nazionale delle Guardie ai Fuochi. 

Un'associazione, ente o qualsivoglia organizzazione che non sia legata al Corpo potrà, di conseguenza, usare solo ed esclusivamente dei simboli ANALOGHI, come ad esempio un disegno generico ritraente una granata con due ancore (ne esistono già), e denominarsi in via generica "guardiafuochi" o "guardia ai fuochi", in quanto tale dicitura esiste già, MA non il nome "Corpo Nazionale delle Guardie ai Fuochi" o gli stessi simboli e colori di Corpo, nè le stesse uniformi, qualifiche e livree dei mezzi, o qualsiasi altro apparato visivo nostro.

Esistono già delle società di guardie ai fuochi non legate al Corpo, ma esse hanno la loro livrea, i loro fregi e simboli, e la loro identità di aziende del settore, non riconducibili e non scambiabili con la nostra identità di Corpo. La cosa non pone alcun problema per nessuno.

La "clonazione" non autorizzata del nostro apparato identificativo, con l'uso dei nostri fregi e simboli di Corpo, senza esserne stati autorizzati a titolo ufficiale dal nostro Comandante Nazionale di Corpo, E' ASSOLUTAMENTE VIETATA, ed è perseguibile legalmente.

O si viene autorizzati in via ufficiale ad usarli, oppure si deve avere la propria livrea ed i propri simboli, che per quanto analoghi (essendo i compiti molto simili, all'interno dello stesso settore), DEVONO ESSERE disegnati apposta e non semplicemente presi e riciclati da altri.

NON SI TRATTA DI MATERIALE "FAIR USE" O "COPYRIGHT FREE", e non è liberamente utilizzabile senza le opportune autorizzazioni.



QUAL E' L'UNIFORME DEL CORPO?

Il Corpo utilizza una divisa di chiara ispirazione marittima, stanti le sue origini già evidenziate, che sia efficace e riconoscibile.

Si sottolinea che non è un'uniforme statale, ma di un Corpo volontaristico, e viene descritta più dettagliatamente alla pagina relativa.

Per il servizio antincendio si usano dotazioni omologate, per il lavoro di logistica interna o minuto mantenimento invece si utilizza una divisa da fatica blu, in tessuto rip-stop. Per i servizi di rappresentanza, a carattere formale, di presenza od altre occasioni mondane si è deciso invece di utilizzare un'uniforme analoga a quella della Marina Mercantile, che sia riconoscibile e rappresentativa, come anche è per altri Corpi ed Associazioni del settore, quale ad esempio il prestigioso Corpo Italiano di San Lazzaro, con cui il Corpo Nazionale delle Guardie ai Fuochi ha stipulato un accordo di mutuo sostegno e collaborazione.

Lo stesso concetto vale anche per società private che abbiano a che fare col pubblico, come per esempio la Omnia Secura Academy.

La divisa del Corpo è pertanto disegnata per essere un capo civile, riconoscibile e inconfondibile, e per rappresentare tutti i valori della Marina e della Storia italiana agli occhi di tutti, con onore e responsabilità.



QUAL E' LA GERARCHIA DEL CORPO?

Il sistema di gradi interni si ispira a quello della Marina Mercantile, per le già evidenziate ragioni di uniformità e tradizione marittima, pur se con delle differenze marginali il cui scopo è puramente organizzativo.

A questa pagina si possono trovare maggiori informazioni relative alla gerarchia della Marina Mercantile Italiana.



I GRADI DEL CORPO CHE VALORE HANNO?

Il sistema di gradi interni si ispira a quello della Marina Mercantile, come già detto, ma questi NON PROVENGONO, attualmente, dallo Stato. Pertanto hanno valore interno per fini gerarchici ed organizzativi, ma NON SONO gradi od onorificenze statali. 

Ogni abuso è di conseguenza illegale, e distorcere il proprio titolo dicendo di essere, ad esempio, un "Ufficiale della Marina" è un reato, punibile ai sensi dell'Art. 498 del Codice Penale, oltre che dal regolamento interno di Corpo.

D'altra parte, ad un veloce controllo da parte delle Autorità nei registri del Ministero della Difesa, non comparirebbe nessun grado da "Ufficiale della Marina" indebitamente vantato, ma solo quello eventualmente conseguito durante il servizio militare.

Un Carabiniere, per esempio, che veda in tali registri un grado da Caporale dell'Esercito, ha comunque il buon diritto di dire "No, mi scusi ma lei è un Caporale dell'Esercito in congedo, non è un Ufficiale di Marina come ha detto di essere. Le contesto l'usurpazione di titolo."

Al contrario, apprezzerebbe una persona onesta e pulita, che si qualifica per ciò che è, senza sentirsi sminuita (che motivo ne avrebbe?).

Di fronte alle Autorità, pertanto, il grado di Corpo assume un valore indicativo della posizione interna della persona, e solo allo scopo di facilitare la cooperazione interforze: un eventuale trattamento da parte loro di maggior formalità è quindi da intendersi soltanto come una forma di gentilezza, non come una sorta di diritto acquisito. 

Non ci si deve sentire "inferiori" a nessuno, perchè non si fa parte di una compagnia di pagliacci: al contrario, si deve essere orgogliosi di quello che è il proprio ruolo e della propria appartenenza ad un Corpo che si occupa di un settore così delicato, cosa non da tutti.

Per questo motivo non c'è bisogno di spacciarsi per ciò che non si è, o di "giocare ai soldatini". Oltre che illegale, è sinceramente ridicolo.

Il grado di Corpo deve essere portato sempre con onore ed assoluta onestà, qualificandosi per ciò che si è, senza mistificazioni e senza neanche pretendere formalismi non previsti, che renderebbero ridicola la persona e getterebbero discredito sul Corpo. 

Appartenere al Corpo è un motivo di orgoglio, non una consolazione a delle frustrazioni personali.



VIENE RILASCIATO UN TESSERINO?

Ovvio, come fanno tutti gli altri Enti ed Associazioni in tutto il mondo: è un tesserino di plastica, in formato carta di credito, con i dati essenziali e provvisto di laminatura antifalsificazione. Inoltre viene rilasciato un libretto personale su cui si riportano, in forma molto più completa, tutti i dati di servizio della persona, assieme ad altri di varia utilità, quali ad esempio le qualifiche professionali, le onorificenze possedute, gli avanzamenti di grado interno, e così via. 



IL TESSERINO CHE VALORE HA? E' UN DOCUMENTO RICONOSCIUTO?

Il tesserino ha valore ai sensi delle vigenti leggi come documento identificativo esclusivamente di Corpo, a pari di una qualsiasi tessera associativa. NON E' UN DOCUMENTO STATALE, IN QUANTO NON E' RILASCIATO DA MINISTERO O AMMINISTRAZIONE DELLO STATO.

Pertanto, NON HA FINALITA' DIVERSE dall'attestazione di appartenenza al Corpo, NON CONCEDE AUTORITA' DI PUBBLICO UFFICIALE, e NON E' un sostituto ai documenti identificativi erogati dallo Stato.

La disposizione normativa che disciplina attualmente l’uso dei documenti di identità e di riconoscimento è l’art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Detto articolo, rubricato “Documenti di identità e di riconoscimento”, testualmente dispone che 


“1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2.


2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.”

Come si può leggere chiaramente, le tessere di riconoscimento devono essere rilasciate da un'amministrazione DELLO STATO.
Non essendo il tesserino di Corpo rilasciato da alcuna amministrazione statale, non rientra nell'elenco di cui sopra.


Relativamente all'utilizzo sui luoghi ove si presti servizio, invece, la normativa vigente è quella del D.LGS 81/08.



IL TESSERINO QUINDI A COSA SERVE? CHE USO HA?

Il tesserino ha valore ai sensi delle vigenti leggi come documento identificativo di Corpo, non per altro.

Il suo uso è ESCLUSIVAMENTE a scopo identificativo, come descritto più sotto, sia in caso di controlli da parte delle F.d.O. volti ad una verifica dell'appartenenza al Corpo della persona, sia in quanto obbligatorio sui luoghi ove si presti servizio, come da D.LGS 81/08.

Ogni altro uso non consono è da considerarsi illecito.

Non dà accesso a zone riservate o interdette al pubblico, non è da usare per millantare crediti o autorità di forza pubblica di alcun tipo o genere (non sono ammesse scene del genere "Lei non sa chi sono io") e non è riconosciuto per ottenere sconti o libera circolazione sui mezzi pubblici. Qualsiasi abuso verrà, di conseguenza, punito secondo le regole interne o anche, ove vi sia reato, perseguito legalmente.

Eventuali rimborsi, qualora dovuti a motivi di servizio, vengono erogati secondo le normative vigenti, indipendentemente da altri fattori.

Si stanno valutando convenzioni con compagnie assicurative, medici, alberghi, ed altri fornitori di servizi che siano gentilmente disposti a fornire un trattamento di favore al personale del Corpo, come già fanno ad esempio con gli appartenenti alle Associazioni d'Arma.

Chi, allo stato attuale, svolge un servizio volontaristico, si suppone abbia già di che vivere decorosamente, altrimenti non avrebbe tempo libero necessario per i servizi. Con questa premessa, è perfettamente logico presumere che abbia i soldi necessari a pagarsi un biglietto del tram, quando debba circolare per motivi personali e indipendenti da motivi di servizio, o per pagarsi le ferie, la spesa e le tasse. 

In ogni caso non si deve utilizzare il tesserino per pretendere trattamenti di favore o sconti immotivati, facendoci la figura dei pezzenti. Non è un tesserino di povertà. 


Vediamo ora le disposizioni per le associazioni di volontariato, introdotte dal D.LGS 81/08 così come modificato dal D.LGS 106/09.

  1. All’art. 3 del Testo Unico viene inserito un nuovo comma, il 12-bis, che circa i volontari, sia quelli di cui alla legge 266/91 sia quelli che effettuano il servizio civile, precisa che gli vengono applicate le disposizioni relative ai lavoratori autonomi contenute nell’art. 21 del Testo Unico. Per effetto dell’applicazione di tale norma, pertanto, i volontari dovranno utilizzare attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuali in modo conforme alle disposizioni contenute nel succitato Testo Unico; e dovranno, qualora svolgano la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto, munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità.

  2. Per quanto concerne le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, che le disposizioni del decreto legislativo medesimo si applicano tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell’interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro.

  3. Il recepimento dell’art. 3 della L. 123/07 nell’art. 26 del TU. L’art. 3 della L. 123/07 apportava modifiche all’art. 7 del D.Lgs 626/94 in materia di appalti dei lavori con l’introduzione della tessera di riconoscimento dei lavoratori (e quindi anche dei volontari) durante lo svolgimento di attività in appalto (ad es. 118 in convenzione, centri prima accoglienza, ecc.


SI VIENE PAGATI? CHE RIMBORSO SI RICEVE?

Il Corpo NON EROGA PRESTAZIONI DI LAVORO, e non assume il personale. 

Essendo un'Organizzazione di Volontariato, il personale opera a titolo gratuito e spontaneo, guidato dalla vocazione volontaristica e da sani valori di dedizione alla collettività, come già avviene in altre Associazioni ed enti. Pertanto non è previsto un compenso, ma solo, in alcuni casi, un rimborso spese.

Il rimborso spese ai volontari rappresenta un tema molto delicato che riguarda un pò tutto il mondo del volontariato. Va precisato che, anche se nella prassi il rimedio del “rimborso spese forfettario” ai volontari viene utilizzato per superare quei limiti sanciti dalla L. 266/91 e che impediscono in maniera stringente qualsiasi remunerazione agli associati di una OdV, negli ultimi anni alcuni interventi giurisprudenziali hanno ribadito il divieto assoluto a somministrare questa tipologia di rimborsi spesa.  La norma che prevede i rimborsi ai volontari da parte dell’associazione cui gli stessi appartengono, tende a garantire che i rimborsi spese non mascherino l’erogazione di compensi (ossia, in definitiva, che il rapporto associativo non mascheri un rapporto di lavoro) e a tal fine prescrive che i rimborsi a ciascun singolo volontario, per un verso, siano connessi a “spese effettivamente sostenute”, ciò che risulta intrinsecamente incompatibile con la determinazione dell’entità del rimborso con criteri forfettari, e, per altro verso, rientrino in “limiti preventivamente stabiliti”. La L. 266/91 (legge quadro sul volontariato) stabilisce che l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione per cui presta attività gratuita solamente le spese che siano:

  • effettivamente sostenute;
  • relative all’attività prestata;
  • entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.

Innanzitutto le spese devono essere effettivamente sostenute. Ciò significa, in primis, che non posso essere previsti rimborsi spese a forfait (es. ogni mese erogo 300 euro a titolo di rimborsi spese ai miei volontari). I rimborsi forfettari di fatto potrebbero mascherare compensi che dovrebbero essere sottoposti a regolare tassazione (attenzione: si può incorrere nel reato di elusione fiscale).  Per provare che le spese siano state effettivamente sostenute occorre inoltre che siano documentate: è opportuno che i rimborsi siano richiesti dal volontario attraverso un modulo (vedi facsimile ) predisposto   dall’associazione e controfirmato sia dal volontario per la richiesta, che dal Presidente (o da altra figura autorizzata ad erogare i rimborsi, ad esempio il Tesoriere) per l’autorizzazione al pagamento. Occorre che a tale modulo siano allegati i giustificativi di spese (ricevute di pranzi, pedaggi autostradali, parcheggi, titoli di viaggio, ecc.).

Nel caso in cui il rimborso spese riguardi l’utilizzo dell’auto di proprietà del volontario sarà sufficiente l’indicazione, nel modulo di cui sopra, delle diverse missioni compiute dal volontario, del numero di km effettuati e dell’importo riconosciuto per km.

Le spese poi devono essere riferite all’attività prestata e quindi occorre dimostrare che siano state sostenute nell’ambito delle prestazioni gratuite effettuate a favore dell’associazione e/o dei beneficiari finali. Ecco perché nel modulo di rimborso andrà anche indicata la data e l’indicazione dell’attività prestata.

Infine le spese chieste a rimborso devono rientrare nei limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse. Questo significa che in sede di Assemblea o di Consiglio Direttivo deve essere approvato un Regolamento Rimborsi spese (vedi esempio) in cui vengono indicate le modalità di richiesta e di erogazione. Quest’ultimo è un documento di cui non tutte le organizzazioni sono dotate, ma nel rispetto della legge si ritiene sia assolutamente necessario. Garantisce anche trasparenza e parità di trattamento a tutti i volontari.

Né la legge 266/91 né successive normative, anche in ambito fiscale, danno indicazioni precise in merito ad importi massimi da erogare per i rimborsi spese

Ricordiamo che tra le spese rimborsabili possono rientrare:

  • le spese di viaggio relative a spostamenti effettuati per prestare l’attività: affinché siano rimborsabili è indispensabile che siano dettagliati in modo analitico date, luoghi e motivo degli spostamenti. In deroga alle norme fiscali, se previsto dal Regolamento e giustificato dalle esigenze del servizio, si può ritenere rimborsabile il tragitto anche a partire dall’abitazione del volontario, oltre che dalla sede dell’Associazione.
  • le spese per vitto, alloggio, e trasporto in presenza di trasferta;
  • i rimborsi per spese di trasporto per spostamenti connessi con l’attività del volontario, anche nell’ambito del comune, a condizione che siano documentati (biglietti tranviari);
  • altri importi anticipati dal volontario in nome e per conto dell’organizzazione per acquisto di beni e servizi a favore della stessa.

Nel Regolamento approvato è importante che siano indicati i criteri individuati per stabilire dei massimali per ciascuna di queste possibili voci. Proprio perché la normativa non si occupa del trattamento fiscale dei rimborsi spese ai volontari (essi sono quindi esenti da tassazione) e per evitare qualsiasi possibile contestazione da parte degli uffici preposti ai controlli, si può far riferimento ai criteri che indicano l’esenzione dalla tassazione dei rimborsi per i dipendenti.

In particolare per i rimborsi spese chilometrici si può ricorrere alle Tabelle Aci oppure a quanto previsto per i rimborsi del personale dell’Amministrazione Pubblica (1/5 del prezzo del litro della benzina per ogni Km effettuato).

Un’attenzione particolare meritano i rimborsi spese di utenze varie. In ottica prudenziale si ritiene sia opportuno che nessun socio o volontario dell’organizzazione richieda rimborsi per utenze (telefono, elettricità, adsl, ecc.) intestate personalmente. Se per l’attività si rendesse necessario l’utilizzo del telefono è opportuno che l’Associazione attivi una SIM ad essa intestata.

Si ricorda infine che per le ONLUS (di fatto e di diritto, quindi anche le OdV iscritte ai registri regionali) il modulo  di richiesta rimborsi spese è esente da bollo, mentre per le altre associazioni occorre l’apposizione della marca da bollo da 2 euro se l’importo del rimborso supera € 77,47.

Tutta la documentazione prodotta dal volontario andrà conservata tra la documentazione contabile dell’Associazione per eventuali controlli da parte degli uffici fiscali.

È illegittimo prevedere che i rimborsi ai volontari da parte dell’associazione di appartenenza vengano stabiliti con criteri forfettari. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23890 del 2015.